ACC 24/07/2003 - Vigente alla G.U. 21/07/2005 n. 168
ENTI
LOCALI
REGIONI
SANITA',
SANITARI, ECC. (GENERALITA')
ACCORDO DELLA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO 24 luglio 2003, (in Gazz. Uff., 1� ottobre, n. 228).
Accordo
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante:
�Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e
degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici�.
Preambolo
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Visti
l'art. 4, comma 1, n.
Visti
la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente �Disciplina per le attivit�
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti
per la produzione di plasmaderivati� e i relativi decreti
attuativi;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta
legge n. 107 del 1990;
Visto
il decreto ministeriale 18 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 3 ottobre 1991, con il quale � stato
determinato �il prezzo unitario di cessione delle unit� di sangue tra servizi
sanitari, uniforme su tutto il territorio nazionale�;
Visti
i successivi D.M. 22 novembre 1993, e D.M. 5 novembre
1996, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, con i
quali il prezzo unitario di cessione � stato aggiornato;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266;
Visto
il decreto ministeriale 1� marzo 2000, recante �Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio
1999-2001�, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73
del 28 marzo 2000;
Visto
il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante �Caratteristiche
e modalit� per la donazione di sangue e di emocomponenti�,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001;
Visto
il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante �Protocolli per l'accertamento
della idoneit� del donatore di sangue e di emocomponenti�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2001;
Vista
la circolare 30 ottobre 2000, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4
novembre 2000, n. 258, recante �Adeguamento dei
livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di
metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV�;
Vista
la circolare 19 dicembre 2001, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 2001, n. 300, recante �Indicazioni
integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17�;
Visti
gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivit� di interesse
comune;
Visto
lo schema di decreto recante: �Aggiornamento del prezzo
unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti
tra servizi sanitari pubblici�, trasmesso con nota del 29 marzo 2002 dal
Ministero della salute�, esaminato in sede tecnica il 15 aprile e l'8 ottobre
2002, e rinviato per approfondimenti;
Vista
la proposta di accordo in oggetto, trasmessa con nota
3 luglio 2003 dal Ministero della salute, in sostituzione del suddetto schema
di decreto, da effettuarsi con le modalit� in esame a seguito motivata dall'entrata
in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione;
Considerato
che la proposta nasce dalla necessit�, ai fini del raggiungimento
dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere
a sostenere le iniziative delle associazioni e federazioni di
volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e delle
donazioni, per raggiungere la quale � necessario l'impegno a che tutte le
possibili donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale e per quanto
attiene gli scambi intraregionali il prezzo � fissato
da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano
sangue delle singole regioni;
Vista
la nota 17 luglio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunicava il parere favorevole sulla proposta di accordo
in oggetto, subordinato all'inserimento del seguente comma: �all'attuazione del
presente accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'accordo
dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e
2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di
assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive integrazioni�;
Considerato
che, in sede tecnica il 17 luglio 2003, si � convenuto sulla proposta del
Ministero dell'economia e sono state concordate alcune modifiche al testo dello
schema di accordo in oggetto, che con nota 18 luglio
2003 � stata trasmessa, nella stesura definitiva ai presidenti delle regioni e
delle province autonome e alle amministrazioni interessate;
Considerato
che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle
regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle
Regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce:
tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente
accordo nei termini sottoindicati:
Considerato
l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera
collettivit� nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2001, stimato al
15%;
Considerato
l'aumento del costo del lavoro del settore sanitario negli anni 1996-2002;
Considerata la
necessit�, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue
e di plasma, di provvedere a sostenere le iniziative
delle associazioni e federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare
il numero dei donatori e delle donazioni;
Ritenuto importante il
ruolo delle associazioni e delle federazioni di volontariato al fine di
garantire l'autosufficienza nazionale per raggiungere la quale
� necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese
usufruibili a livello territoriale;
Tenuto conto che il
prezzo unitario di cessione del sangue � stato rivisto da ultimo con il
precitato decreto ministeriale 5 novembre 1996 e che si ritiene necessario
aggiornare tale prezzo, che le Regioni si impegnano,
per gli scambi interregionali, a recepire con propri provvedimenti;
tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene
quanto segue:
Articolo
1
1.
Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti
a livello nazionale per gli scambi interregionali tra servizi sanitari pubblici
viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una
rivalutazione dei costi, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5
novembre 1996. Per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo � fissato da appositi
provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle
singole regioni.
2.
Considerata la necessit� di sostenere, ai fini del raggiungimento
dell'autosufficienza nazionale del sangue e del
plasma, le iniziative delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue,
la rivalutazione opera sulla voce �costi per le attivit� associative�. Tale
rivalutazione prevede un limite di riconoscimento sul valore tariffario del
citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, cos� articolato: non inferiore al
17% nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005; essa �
determinata sulla base dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per l'intera collettivit�, calcolato dall'ISTAT per gli anni
1996-2002. Inoltre, all'interno della voce �Costi per l'attivit� di raccolta�,
definito nell'allegato B del decreto ministeriale 22
novembre 1993, il presente accordo provvede anche all'aggiornamento dei costi
per il personale e l'assicurazione di responsabilit� civile, sulla base
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per
l'intera collettivit� calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002.
3.
Fermo restando l'aggiornamento delle quote di rimborso alle associazioni in
misura non inferiore a quanto stabilito al comma
Articolo
2
1. Il prezzo unitario di
scambio del sangue, di cui al comma 1 dell'art. 3, rappresenta il tetto massimo
dei costi complessivi attribuibili, per tutte le attivit� di produzione degli emocomponenti cos� determinate:
a) promozione
della donazione, sostenuta dalle associazioni e federazioni dei donatori
di sangue;
b) raccolta del sangue
e componenti, eseguita dal servizio trasfusionale e in
parte dalle associazioni dei donatori di sangue, in via convenzionale;
c) scomposizione,
trasformazione e qualificazione biologica degli emocomponenti,
effettuata dal servizio trasfusionale.
2. Le regioni e le
province autonome, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo,
definiscono e stipulano specifici accordi con le
associazioni e federazioni dei donatori di sangue, presenti sul proprio
territorio per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. Le regioni e le
province autonome, in sede di autocoordinamento,
effettuano il monitoraggio sull'attuazione e sui motivi della eventuale non
attuazione degli accordi da parte delle singole regioni con le associazioni, a
garanzia della autosufficienza regionale e nazionale.
4. Le regioni
contestualmente alla stipula del presente accordo si
impegnano ad adottare sistemi di contabilit� analitica per quantificare i costi
di produzione degli emocomponenti.
5. Le regioni si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a
disposizione dai donatori.
Articolo
3
1. Il prezzo
complessivo, per le unita di emazie
concentrate, prodotte da sangue intero raccolte in sacca multipla con soluzione
additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, � pari ad euro 153.
2. Nel prezzo della
tariffa di scambio non � compreso il prezzo di �movimentazione emocomponenti� che comprende:
una quota relativa ai
costi di confezionamento dell'imballaggio,
comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto delle
normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;
una quota relativa al
costo di trasporto, computata sui costi di logistica pi� rapidi e convenienti,
tenuto conto della deteriorabilit� dei prodotti, e, comunque, concordata tra la
struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.
I costi definiti
connessi con la �movimentazione emocomponenti� sono a carico della struttura trasfusionale acquirente.
3. Il prezzo di
scambio del sangue stabilito con il presente accordo � sottoposto a verifica
allo scadere di un anno a far data dalla sua stipula.
Articolo
4
1. Il prezzo unitario
del sangue e degli emocomponenti negli scambi
interregionali tra servizi sanitari pubblici su tutto il territorio nazionale viene definito nella tabella di cui all'allegato 1.
2. Il prezzo degli emocomponenti, contrassegnati con asterisco nella tabella
di cui all'allegato 1, comprendono la quota per la
ricerca di HCV (virus epatite C) mediante NAT (test amplificazione acidi
nucleici).
Articolo
5
1. All'attuazione del
presente accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'accordo
dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e
2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni.
Allegato
1
Allegato 1
=====================================================================
���������������������� Emocomponenti���������� ������������| Tariffa
=====================================================================
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)....�������� |�� 153,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente����� |
(*)....��������������������������������������������������� |�� 210,00
---------------------------------------------------------------------
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal�������� |
prelievo) (250 ml +/- 20%)....���������������������������� |��� 20,00
---------------------------------------------------------------------
Unita' di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)������ |
(*)....��������������������������������������������������� | ��161,00
---------------------------------------------------------------------
Unita' di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore|
a 300 ml)....��������������������������������������������� |��� 52,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato piastrinico da singola unita' (0,6 x 10 elevato|
alla undicesima potenza piastrine)....�������������������� |��� 23,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10��� |
elevato alla undicesima potenza piastrine)....������������ |�� 115,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla��� |
undicesima potenza piastrine)....������������������������� |�� 438,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10|
elevato alla undicesima potenza piastrine) (*)....�������� |�� 288,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato granulocitario da eferesi (1� x 10 elevato alla|
undicesima potenza granulociti) (*)....������������������� |�� 468,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato di cellule staminali da eferesi (incluso il��� |
conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria).... |�� 640,00
---------------------------------------------------------------------
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale.... |17.000,00
---------------------------------------------------------------------
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a�� |
100 UI)....���������������������������� �������������������|��� 37,00
---------------------------------------------------------------------
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per��� |
singola unita'....���������������������������������������� |��� 70,00
=====================================================================
����������������������� Maggiorazioni����������������������� |Tariffa
=====================================================================
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0Rh negativo per |
scorte ed emergenze....������������������������������������� |� 15,00
---------------------------------------------------------------------
Rimozione del buffy-coat per unita'....��������������������� |�� 5,00
---------------------------------------------------------------------
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea....���������� |� 40,00
---------------------------------------------------------------------
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni� |
filtro impiegato)....������������� ��������������������������|� 50,00
---------------------------------------------------------------------
Procedura completa congelamento/scongelamento cellule������� |
(eritrociti o piastrine)....�������������������������������� | 280,00
---------------------------------------------------------------------
Criopreservazione cellule staminali da aferesi....���������� | 510,00
---------------------------------------------------------------------
Lavaggio cellule manuale....�������������������������������� |� 41,00
---------------------------------------------------------------------
Lavaggio cellule con separatore....������������������������� |� 80,00
---------------------------------------------------------------------
In attivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)....������� |� 60,00
---------------------------------------------------------------------
Irradiazione....�������������������������������������������� |� 38,00
(*) emocomponenti
su cui viene �caricato� il costo della qualificazione delle indagini di
laboratorio, incluso il NAT testing.